(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 78
                        del 14 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Toscana
che  siano  utilizzati  direttanente  dai Comuni e dalle Province per
l'erogazione  di  servizi  o   per   lo   svolgimento   di   funzioni
istituzionali  possono  essere  attribuiti  in  proprieta'  a  titolo
gratuito ai medesimi enti nel cui territorio insistono i beni.
  2. Gli altri beni del patrimonio disponibile della regione  possono
essere  attribuiti  in  proprieta'  a titolo oneroso ai Comuni e alle
Province con le condizioni e le  procedure  previste  dalla  presente
legge.