(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 78 del 14 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Toscana che siano utilizzati direttanente dai Comuni e dalle Province per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali possono essere attribuiti in proprieta' a titolo gratuito ai medesimi enti nel cui territorio insistono i beni. 2. Gli altri beni del patrimonio disponibile della regione possono essere attribuiti in proprieta' a titolo oneroso ai Comuni e alle Province con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.